Erogazioni liberali per i soggetti che operano nel campo dei beni culturali
La legge 342 del 2000 rende interamente deducibili per i soggetti donatori le erogazioni liberali rivolte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. La corrispondente minore entrata fiscale per lo Stato è coperta da stanziamenti annui, che definiscono un tetto massimo. Con Decreto del 3 ottobre 2002, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ha individuato i soggetti che possono beneficiare delle erogazioni ammesse a godere dell’esenzione fiscale ed ha altresì stabilito le modalità di rientro delle quote eventualmente eccedenti il tetto massimo fissato annualmente: entro il 31 gennaio dell’anno successivo al periodo di imposta i soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato generale l’ammontare delle quote ricevute; sulla base dell’ammontare complessivo delle erogazioni nazionali compiute si determinerà, quindi, la percentuale costituita dall’eventuale eccedenza rispetto alla somma massima ammissibile, e su tale percentuale delle erogazioni ricevute ogni soggetto destinatario delle erogazioni medesime verserà all’erario, (in definitiva, come sostituto d’imposta dei soggetti donatori), un’aliquota del 37%.
I soggetti beneficiari delle erogazioni devono rientrare nelle categorie previste dal Decreto Ministeriale 2/10/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/11/2002 che disciplina l'art. 38 della Legge N. 342/2000, e sono:
a) Stato, Regioni, Enti Locali;
b) persone giuridiche costituite o partecipate dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti Locali;
c) enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o regionali;
d-e) soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi 5 anni antecedenti all'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari (ovvero che pur non avendoli ricevuti si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività):
- 1) a valere sul Fondo unico dello spettacolo (legge 30/4/85 n. 163 "Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo")
- 2) ai sensi della legge 17/10/96 n. 534 "Nuove norme per l'erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali";
f) soggetti che abbiano comunque ricevuto ausili finanziari, almeno in uno degli ultimi 5 anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione, direttamente previsti da disposizioni di legge statale o regionale;
g) associazioni, fondazioni e consorzi costituiti sia tra enti locali e soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra questi ultimi soggetti;
h) persone giuridiche private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni di cui al D.L. 29/10/99, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno 5 giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato,
i) persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, così come definite dall'art.148 e seg. D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998.
Attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni culturali e le attività rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte
31/01/2009
I soggetti che effettuano erogazioni liberali sono tenuti, entro il 31 gennaio di ogni anno, a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, Servizio I, Affari generali, bilancio e programmazione - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma e, per via telematica, al Sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
1. l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta;
2. le proprie generalità complete, comprensive dei dati fiscali;
3. i soggetti beneficiari dell'erogazione.
I soggetti beneficiari di erogazioni liberali sono tenuti a loro volta, entro il 31 gennaio di ogni anno, a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, Servizio I, Affari generali, bilancio e programmazione - Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma:
1. l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute;
2. le generalità complete del soggetto erogatore;
3. le finalità o attività per le quali sono state elargite ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai propri compiti istituzionali (allegando altresì copia dell'atto costitutivo o dello statuto).
Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti possono essere inviate all´indirizzo di posta elettronica
uoerogazioniliberali@beniculturali.it
Per il testo della Legge n° 342 si consulti il motore di ricerca del Parlamento italiano
www.parlamento.it/leggi/home.htm
Per le circolari ministeriali e la modulistica aggiornata, si veda il sito del Ministero Beni e Attività Culturali, sezione Contributi e agevolazioni

